IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
305 recante «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione  Trentino-Alto  Adige  per  l'istituzione  delle  sezioni  di
controllo della Corte dei conti di Trento  e  di  Bolzano  e  per  il
personale ad esse addetto» e, in particolare, l'articolo 2; 
  Acquisito il parere della Corte dei conti  espresso  dalle  Sezioni
riunite in sede consultiva nell'Adunanza del 30 gennaio 2023; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio  1988,
                               n. 305 
 
  1.Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica  15
luglio 1988, n. 305,  recante  «Norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige per  l'istituzione  delle
sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di  Bolzano  e
per il personale ad esse addetto» e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-bis (Competenze della  Corte  dei  conti  in  materia  di
contratti  collettivi  del  personale).  -  1.   Per   le   finalita'
dell'articolo 11, comma 4, lettera f), della legge 15 marzo 1997,  n.
59, le sezioni di controllo della  Corte  dei  conti  aventi  sede  a
Trento e a Bolzano certificano che la quantificazione dei  costi  dei
contratti  collettivi  del  personale  a  ordinamento   regionale   e
provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e  di
bilancio    regionali    o    provinciali,     previa     valutazione
dell'attendibilita'   dei   costi    quantificati.    Per    ciascuna
certificazione contrattuale le predette  sezioni  possono  richiedere
elementi istruttori e di valutazione a esperti designati, con oneri a
proprio carico, dalla  Regione  o  da  ciascuna  Provincia  autonoma,
d'intesa con la competente  sezione  di  controllo  della  Corte  dei
conti, oppure al collegio dei revisori dei conti istituito  presso  i
medesimi enti.  Decorsi  quindici  giorni  dalla  trasmissione  delle
ipotesi di accordo la  certificazione  si  intende  effettuata  e  il
contratto puo' essere definitivamente sottoscritto. 
    2. In caso di certificazione non positiva le  parti  contrattuali
non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi  di
accordo  e  assumono  le  iniziative  necessarie  per   adeguare   la
quantificazione dei costi contrattuali ai fini della  certificazione,
riattivando la procedura prevista dal comma 1. Nel  caso  in  cui  la
certificazione  non  positiva  sia  limitata   a   singole   clausole
contrattuali  l'ipotesi  puo'  essere  sottoscritta  definitivamente,
ferma  restando  l'inefficacia  delle   clausole   contrattuali   non
positivamente certificate.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 luglio 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Tajani, il Vicepresidente ex articolo
                                8, comma 1,  della  legge  23  agosto
                                1988, n. 400 
 
                                Calderoli, Ministro  per  gli  affari
                                regionali e le autonomie 
 
                                Giorgetti, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Zangrillo, Ministro per  la  pubblica
                                amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670, recante «Approvazione del testo  unico  delle
          leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
          Trentino-Alto  Adige»,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          1988, n.305, recante «Norme  di  attuazione  dello  statuto
          speciale   per   la   regione   Trentino-Alto   Adige   per
          l'istituzione delle sezioni di controllo  della  Corte  dei
          conti di Trento e di Bolzano e per  il  personale  ad  esse
          addetto» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  30  luglio
          1988, n.178. 
              - Il testo  dell'articolo  2  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 2. 1. Il controllo sulla gestione del  bilancio
          e del patrimonio della regione Trentino-Alto Adige e  della
          provincia autonoma di Trento sono esercitati dalla  sezione
          di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento. 
                2. Il controllo sulla gestione  del  bilancio  e  del
          patrimonio  della  provincia  autonoma  di   Bolzano   sono
          esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti
          avente sede in Bolzano.» 
              - Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  recante   «
          Approvazione del testo  unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»
          e' il seguente: 
                «Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco o ladino. 
                In seno alla commissione di cui al  precedente  comma
          e' istituita una  speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno  di
          quelli in rappresentanza della provincia  deve  appartenere
          al  gruppo  linguistico  italiano.   La   maggioranza   dei
          consiglieri provinciali del gruppo  linguistico  tedesco  o
          italiano puo' rinunciare alla designazione  di  un  proprio
          rappresentante in  favore  di  un  appartenente  al  gruppo
          linguistico ladino.» 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica  15  luglio  1988,  n.305  come
          integrato  dal  presente  decreto,  vedi  nelle  note  alle
          premesse. 
              - La legge 15 marzo 1997, n.  59,  recante  «Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e'
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale 17 marzo 1997,  n.  63,
          S.O. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  11,  comma  4,
          lettera f), della citata legge 15 marzo 1997, n. 59: 
                «Art. 11. Omissis. 
                4. Anche al fine di conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421,
          a partire dal principio della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                  f)   prevedere   che,   prima   della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,
          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con
          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
          all'articolo 1-bis della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'
          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un
          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna
          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si
          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il
          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere
          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano
          trasmessi  al  comitato  di  settore   e,   nel   caso   di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
                  Omissis.»